Art. 6.
(Patrimonio disponibile del comune).

      1. Al fine di favorire un'efficace e trasparente attività di ristrutturazione

 

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delle infrastrutture sportive esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge per il quinquiennio 2008-2013, le predette infrastrutture sportive rientrano nel patrimonio disponibile del comune.
      2. Ai fini di cui al comma 1, il comune inserisce nel proprio patrimonio disponibile l'infrastruttura sportiva entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.